| Avvocato Commercialista Notaio |
Secondo
quanto espressamente stabilito dal Codice Civile, un lavoratore può essere
trasferito in un’altra sede dell’azienda solo in caso di “comprovate
ragioni tecniche organizzative o produttive”. In particolare l’azienda
deve dimostrare che:
1) Il lavoratore è inutile o non più utile all’attuale
sede in cui lavora
2) Il lavoratore (per via delle sue specifiche competenze)
è invece utile alla sede di destinazione del trasferimento
3) I motivi che hanno portato alla individuazione di quel particolare
lavoratore (e quindi non di un altro con pari competenze) sono seri e cruciali
per l’attività aziendale
Il trasferimento va comunicato sempre in forma scritta (preavviso di 45 giorni, elevati a 70 se il lavoratore ha una famiglia a carico) e, se difetta di una delle condizioni sopra esposte, può essere impugnato dal dipendente. Ma anche in presenza di tutte le condizioni le aziende non possono trasferire alcune categorie (ad es. portatori di handicap o lavoratori che assistono con continuità familiari portatori di handicap, lavoratori che esercitano funzioni pubbliche come consigliere provinciale o comunale) senza l’espresso consenso del lavoratore.
In caso
di trasferimento il lavoratore, oltre alla normale retribuzione, ha diritto
anche a delle indennità:
1) Rimborso delle spese di viaggio e trasloco (bagagli e mobilio)
2) Rimborso di altre spese o mancate perdite (ad es. perdita
delle mensilità di affitto dell’alloggio che lascia perché
non è riuscito a trovare in tempo da subaffittare) direttamente dovute
al trasferimento.
3) Diaria di trasferta (che spetta anche per i familiari a
carico che si trasferiscono con il lavoratore capofamiglia)