| Avvocato Commercialista Notaio |
Quando il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi motivo (compreso quindi il
licenziamento per giusta causa), il lavoratore ha diritto a un trattamento
di fine rapporto (TFR).
In concreto il TFR è composto dalla somma di tutti gli accantonamenti
annuali maturati durante il periodo in cui il lavoratore ha prestato la sua
opera presso l’azienda.
Per calcolare la quota annuale da accantonare per il TFR, si considera la retribuzione
annuale (vanno esclusi: rimborsi spese, una tantum, indennità varie a
carattere non continuativo, gratifiche) e la si divide per 13,5 (stabilito per
legge). Se nell’anno di computo il periodo di lavoro è stato inferiore
ai 12 mesi, la quota per il TFR viene ridotta proporzionalmente.
L’accantonamento annuo subisce delle detrazioni che sono
costituite da: il contributo addizionale (0,5% di tutta la retribuzione imponibile)
e l’imposta sostitutiva (11% della rivalutazione annua del fondo).
Alla fine di ogni anno al fondo TFR accantonato alla fine dell’anno precedente
si deve applicare una rivalutazione (tanto per essere chiari:
a fine 2007 si deve rivalutare il fondo TFR maturato a fine 2006) costituita
da: un tasso dell’1,5% (fissato per legge) e dal 75% dell’aumento
del costo della vita stabilito dall’ISTAT per l’anno a cui si riferisce
la rivalutazione (nel nostro esempio il 2006). Se un rapporto di lavoro si risolve
durante l’anno, il tasso fisso dell’1,5% viene ridotto proporzionalmente
al periodo di lavoro in cui il rapporto era in essere (se si divide 1,5% per
i 12 mesi, si ottiene 0,125% al mese; si ricordi che le frazioni di mese di
almeno 15 giorni sono contate come mese intero).
Per eventualità specificate per legge (spese per salute di carattere
straordinario, spese per la formazione, spese di acquisto per la prima casa
per sé o per i figli), il lavoratore ha diritto a chiedere un’anticipazione
del TFR a patto che abbia almeno 8 anni di anzianità di lavoro
e che la cifra anticipata non superi il 70% del fondo maturato. Nel chiedere
l’anticipazione si tenga presente che le aziende, come prassi consolidata,
limitano questa tipologia di liquidazione al 10% degli aventi diritto all’anno.
Questo per evitare crisi di liquidità dovute a concentrazioni massicce
di richieste in un periodo limitato.
Il TFR (o la sua quota chiesta in anticipo) deve essere versato al lavoratore
entro e non oltre 45 giorni dalla cessazione del servizio (o dalla richiesta
di anticipo). In caso di superamento di tale limite, se non è dovuto
a colpe del destinatario del pagamento (il lavoratore), si applica il tasso
di interesse ufficiale aumentato di 2 punti.
Se l’azienda fallisce, il lavoratore ha diritto all’indennità
di preavviso (oltre che al TFR maturato) e la cifra totale che gli spetta è
considerata un credito privilegiato.
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il decreto legge n°252/2005 sulla riforma della previdenza complementare, che riguarda sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Questa riforma prevede che il lavoratore abbia la facoltà di scegliere come destinare il TFR che gli spetterà alla fine del suo rapporto con un'azienda: può mantenerlo presso il datore di lavoro o può destinarlo a una delle forme pensionistiche complementari disponibili. Questa scelta deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di inizio del rapporto lavorativo (chi era già impiegato al momento dell'entrata in vigore del decreto, il 1° gennaio 2007, ha dovuto scegliere entro il 30 giugno 2007). In caso che il lavoratore non esprima la propria preferenza entro il termine di 6 mesi, scatta la regola del "silenzio-assenso" e il TFR viene destinato secondo quanto previsto dal CCNL o dagli accordi aziendali. Questo decreto vale solo per le quote TFR maturate dopo il termine di 6 mesi per esercitare la scelta: la parte di TFR eventualmente maturata prima di quella data rimane comunque presso l'azienda.