| Avvocato Commercialista Notaio |
I provvedimenti
disciplinari a carico di un lavoratore possono essere costituiti un semplice
rimprovero verbale, da un biasimo scritto, da una multa oppure, per casi più
gravi, dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione (che comunque non
può essere superiore a 10 giorni) fino ad arrivare al licenziamento disciplinare
(senza preavviso).
Le norme relative alle sanzioni disciplinari e ai relativi provvedimenti devono
essere affisse all’interno dell’azienda in un luogo accessibile
a tutti i dipendenti (ad es. una bacheca all’entrata).
Prima di applicare al lavoratore una sanzione più grave del semplice
rimprovero verbale, l’azienda deve contestare al dipendente il fatto addebitato
dandogli un ragionevole tempo (massimo 5 giorni) per sentire le sue ragioni.
Se non rispetta questa procedura si ricade nel caso di licenziamento illegittimo.
Responsabilità
civili e penali
Se un lavoratore è sotto procedimento penale (in arresto o in libertà
provvisoria) è data facoltà all’azienda di sospenderlo dal
servizio, dallo stipendio e da qualsiasi altro compenso a lui spettante, fino
al raggiungimento del giudicato definitivo.
Nell’ipotesi di sentenza di assoluzione, il dipendente
ha diritto a essere riammesso appieno.
Nell’ipotesi di sentenza di condanna si ha una duplice
possibilità:
1) Se il reato è stato commesso al di fuori dell’azienda,
è data facoltà al datore di lavoro di non riammettere in servizio
il lavoratore al quale, però, spetta lo stesso trattamento dovuto in
caso di dimissioni.
2) Se il reato è stato commesso ai danni dell’azienda
o in servizio, il rapporto si intende sciolto con gli effetti del licenziamento
in tronco.
Doveri
e rispetto delle norme disciplinari
Ogni dipendente è tenuto al rispetto delle norme disciplinari dell’azienda
in cui lavora. Queste norme riguardano obblighi (ad es. segretezza
d’ufficio, cura e diligenza dei materiali e dei beni aziendali, rispetto
dell’orario di lavoro) e divieti (ad es. trattenersi
nei locali dell’azienda oltre il normale orario senza autorizzazione e
non in regime di lavoro straordinario).