| Avvocato Commercialista Notaio |
La legge
permette l’istituzione da parte del contratto collettivo di forme volontarie
di previdenza (pensione integrativa) previa autorizzazione della Commissione
di Vigilanza.
L’adesione alle forme integrative di previdenza non è obbligatoria
ma volontaria e può essere richiesta da tutti i dipendenti (a tempo indeterminato
o determinato con contratto di durata di almeno tre mesi).
Il fondo pensionistico integrativo è alimentato da versamenti in parte
a carico dell’azienda e in parte a carico del dipendente (è la
parte più consistente).
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il decreto legge n°252/2005 sulla riforma della previdenza complementare, che riguarda sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Questa riforma prevede che il lavoratore abbia la facoltà di scegliere come destinare il TFR che gli spetterà alla fine del suo rapporto con un'azienda: può mantenerlo presso il datore di lavoro o può destinarlo a una delle forme pensionistiche complementari disponibili. Questa scelta deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di inizio del rapporto lavorativo (chi era già impiegato al momento dell'entrata in vigore del decreto, il 1° gennaio 2007, ha dovuto scegliere entro il 30 giugno 2007). In caso che il lavoratore non esprima la propria preferenza entro il termine di 6 mesi, scatta la regola del "silenzio-assenso" e il TFR viene destinato secondo quanto previsto dal CCNL o dagli accordi aziendali. Questo decreto vale solo per le quote TFR maturate dopo il termine di 6 mesi per esercitare la scelta: la parte di TFR eventualmente maturata prima di quella data rimane comunque presso l'azienda.