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Avvocato Commercialista Notaio

PREVIDENZA INTEGRATIVA

La legge permette l’istituzione da parte del contratto collettivo di forme volontarie di previdenza (pensione integrativa) previa autorizzazione della Commissione di Vigilanza.
L’adesione alle forme integrative di previdenza non è obbligatoria ma volontaria e può essere richiesta da tutti i dipendenti (a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata di almeno tre mesi).
Il fondo pensionistico integrativo è alimentato da versamenti in parte a carico dell’azienda e in parte a carico del dipendente (è la parte più consistente).

LA RIFORMA DEL 2007

Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il decreto legge n°252/2005 sulla riforma della previdenza complementare, che riguarda sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Questa riforma prevede che il lavoratore abbia la facoltà di scegliere come destinare il TFR che gli spetterà alla fine del suo rapporto con un'azienda: può mantenerlo presso il datore di lavoro o può destinarlo a una delle forme pensionistiche complementari disponibili. Questa scelta deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di inizio del rapporto lavorativo (chi era già impiegato al momento dell'entrata in vigore del decreto, il 1° gennaio 2007, ha dovuto scegliere entro il 30 giugno 2007). In caso che il lavoratore non esprima la propria preferenza entro il termine di 6 mesi, scatta la regola del "silenzio-assenso" e il TFR viene destinato secondo quanto previsto dal CCNL o dagli accordi aziendali. Questo decreto vale solo per le quote TFR maturate dopo il termine di 6 mesi per esercitare la scelta: la parte di TFR eventualmente maturata prima di quella data rimane comunque presso l'azienda.

Gli argomenti trattati in questa pagina possono essere approfonditi consultando direttamente il nostro database dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nella sezione "I contratti collettivi".

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