| Avvocato Commercialista Notaio |
Di norma
l’orario settimanale di lavoro è fissato in 40 ore (la legge Treu,
del 1996, ha abbassato il limite dal precedente di 48 ore settimanali). A seconda
dell’attività e degli accordi, questo orario può variare
tra le 38 e le 45 ore. Anche conteggiando le ore di straordinario, questo totale
non dovrebbe superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni.
Qualora questo limite venga superato c’è l’obbligo di informare
la Direzione Provinciale del Lavoro, a patto che l’unità produttiva
occupi più di 10 lavoratori.
Per calcolare correttamente la durata media dell’orario di lavoro, non
bisogna conteggiare: le ferie, le malattie e le ore di straordinario bilanciate
da riposi compensativi.
In alcuni frangenti la normativa relativa ai limiti settimanali non si applica.
È il caso dei lavoratori la cui durata della prestazione, per sua natura,
non può essere determinata con precisione (ad esempio certe figure di
dirigente) o di lavoratori impiegati in attività che devono garantire
la continuità di servizi pubblici.
Nel caso di lavoro notturno (definito come il lavoro che viene
svolto dalle 22 alle 6) non si può superare il limite di 8 ore (medie)
al giorno. Ha diritto di rifiutare il lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore
che ha un figlio di età inferiore a 3 anni (età elevata a 12 anni
se è l’unico genitore affidatario), o che ha a proprio carico un
disabile.
Ogni lavoratore
ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Fanno
eccezione tutte quelle attività che sono caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati nell’arco della giornata.
Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto
ad una pausa che non può essere inferiore a 10 minuti.
La riduzione annua dell’orario di lavoro (conosciuta con la sigla ROL) varia dalle 56 ore (aziende fino a 15 dipendenti) alle 72 ore (aziende con più di 15 dipendenti). Si può usufruirne tramite permessi retribuiti da 4 o 8 ore. La ROL non goduta viene pagata.