Consulta subito il tuo CCNL - Indietro


Avvocato Commercialista Notaio

L'ORARIO DI LAVORO

Di norma l’orario settimanale di lavoro è fissato in 40 ore (la legge Treu, del 1996, ha abbassato il limite dal precedente di 48 ore settimanali). A seconda dell’attività e degli accordi, questo orario può variare tra le 38 e le 45 ore. Anche conteggiando le ore di straordinario, questo totale non dovrebbe superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. Qualora questo limite venga superato c’è l’obbligo di informare la Direzione Provinciale del Lavoro, a patto che l’unità produttiva occupi più di 10 lavoratori.
Per calcolare correttamente la durata media dell’orario di lavoro, non bisogna conteggiare: le ferie, le malattie e le ore di straordinario bilanciate da riposi compensativi.
In alcuni frangenti la normativa relativa ai limiti settimanali non si applica. È il caso dei lavoratori la cui durata della prestazione, per sua natura, non può essere determinata con precisione (ad esempio certe figure di dirigente) o di lavoratori impiegati in attività che devono garantire la continuità di servizi pubblici.
Nel caso di lavoro notturno (definito come il lavoro che viene svolto dalle 22 alle 6) non si può superare il limite di 8 ore (medie) al giorno. Ha diritto di rifiutare il lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che ha un figlio di età inferiore a 3 anni (età elevata a 12 anni se è l’unico genitore affidatario), o che ha a proprio carico un disabile.

Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Fanno eccezione tutte quelle attività che sono caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nell’arco della giornata.
Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa che non può essere inferiore a 10 minuti.

La riduzione annua dell’orario di lavoro (conosciuta con la sigla ROL) varia dalle 56 ore (aziende fino a 15 dipendenti) alle 72 ore (aziende con più di 15 dipendenti). Si può usufruirne tramite permessi retribuiti da 4 o 8 ore. La ROL non goduta viene pagata.

Gli argomenti trattati in questa pagina possono essere approfonditi consultando direttamente il nostro database dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nella sezione "I contratti collettivi".

Consulta subito il tuo CCNL - Indietro