| Avvocato Commercialista Notaio |
Durante
la gravidanza una donna lavoratrice ha il diritto di astenersi dal lavoro per
un periodo che va da due mesi prima a tre mesi dopo la data presunta del parto
(fa fede la data indicata dal medico che segue la gravidanza). Se il parto è
prematuro, i giorni non goduti si aggiungono al periodo di congedo post
partum. I limiti di congedo non sono assoluti e possono essere suscettibili
di variazioni a seconda dei casi (ad esempio nella c.d. gravidanza a rischio).
In questo periodo l’astensione dal lavoro ha carattere obbligatorio.
Durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad una indennità
giornaliera, calcolata nell’80% della sua normale retribuzione giornaliera.
Al padre lavoratore spetta lo stesso trattamento della madre in casi gravi come:
morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo
al padre del neonato. In questo caso si parla di congedo di paternità.
Una volta terminato il periodo (obbligatorio) del congedo di maternità,
tutti e due i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
massimo complessivo (si somma il periodo della madre a quello del padre) di
10 mesi (non necessariamente consecutivi) a patto che questa richiesta venga
fatta entro l’ottavo anno di vita del figlio. Durante questo congedo spetta
una indennità pari al 30% della retribuzione.
In caso di malattia del figlio i genitori possono astenersi
dal lavoro (o la madre o il padre ma non insieme), ma il periodo di assenza
non viene retribuito.
Limitatamente al primo anno di vita del bambino, alla madre lavoratrice sono
accordati di diritto due periodi di riposo (da un’ora ciascuno) al giorno.
L’indennità per questi periodi di riposo è a carico dell’INPS.