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Avvocato Commercialista Notaio

INFORTUNI SUL LAVORO E
MALATTIE PROFESSIONALI

Ogni azienda è tenuta a: assicurare i suoi dipendenti presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali(*) e a mettere in atto tutte quelle precauzioni e tutele atte a prevenirli. Nonostante tutto questo, qualora un lavoratore subisca un infortunio sul lavoro (o sia colpito da malattia professionale) e, per questo motivo, debba assentarsi per un periodo più o meno lungo dal suo impiego, ha diritto a: conservare il posto di lavoro e a ricevere un trattamento economico a carico sia del datore di lavoro sia dell’ente previdenziale (INAIL, a patto che sia regolarmente assicurato). Parte di questo trattamento è stabilito per legge ed è composto da una quota a carico del datore (dal 1° al 4° giorno di assenza per infortunio) e una quota a carico dell’ente previdenziale (a partire dal 4° giorno). Il resto di questo trattamento economico è composto da un’integrazione (interamente a carico dell’azienda) stabilita dal contratto nazionale che in specifico regola il lavoro del dipendente. L’integrazione è dovuta a partire dal 5° giorno di assenza per infortunio.

(*) Sono definite malattie professionali tutte quelle patologie che si sviluppano a causa di agenti nocivi presenti sul posto di lavoro. Le cause principali sono legate all’uso di materiali o sostanze chimiche nocive per la salute il cui effetto può anche manifestarsi ad anni di distanza. Dal 1965 esiste un elenco (aggiornato nel 1994) di malattie professionali riconosciute. Se una malattia non è presente nell’elenco, occorre dimostrare il nesso tra patologia e attività lavorativa per aver diritto al risarcimento.

Gli argomenti trattati in questa pagina possono essere approfonditi consultando direttamente il nostro database dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nella sezione "I contratti collettivi".

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