| Avvocato Commercialista Notaio |
Ogni azienda è tenuta a: assicurare i suoi dipendenti presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali(*) e a mettere in atto tutte quelle precauzioni e tutele atte a prevenirli. Nonostante tutto questo, qualora un lavoratore subisca un infortunio sul lavoro (o sia colpito da malattia professionale) e, per questo motivo, debba assentarsi per un periodo più o meno lungo dal suo impiego, ha diritto a: conservare il posto di lavoro e a ricevere un trattamento economico a carico sia del datore di lavoro sia dell’ente previdenziale (INAIL, a patto che sia regolarmente assicurato). Parte di questo trattamento è stabilito per legge ed è composto da una quota a carico del datore (dal 1° al 4° giorno di assenza per infortunio) e una quota a carico dell’ente previdenziale (a partire dal 4° giorno). Il resto di questo trattamento economico è composto da un’integrazione (interamente a carico dell’azienda) stabilita dal contratto nazionale che in specifico regola il lavoro del dipendente. L’integrazione è dovuta a partire dal 5° giorno di assenza per infortunio.
(*)
Sono definite malattie professionali tutte quelle patologie
che si sviluppano a causa di agenti nocivi presenti sul posto di lavoro. Le
cause principali sono legate all’uso di materiali o sostanze chimiche
nocive per la salute il cui effetto può anche manifestarsi ad anni di
distanza. Dal 1965 esiste un elenco (aggiornato nel 1994) di malattie professionali
riconosciute. Se una malattia non è presente nell’elenco, occorre
dimostrare il nesso tra patologia e attività lavorativa per aver diritto
al risarcimento.