| Avvocato Commercialista Notaio |
In due occasioni,
nel corso dell’anno, le aziende erogano ai dipendenti le mensilità
aggiuntive:
1 – la tredicesima mensilità,
che viene corrisposta alla vigilia di Natale ed è conteggiata sulla retribuzione
relativa al periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2 – la quattordicesima mensilità,
che viene corrisposta al 1° luglio ed è conteggiata sulla retribuzione
relativa ai 12 mesi precedenti
Il computo delle mensilità è stabilito in una mensilità
della retribuzione di fatto. Questa è calcolata sommando: la paga base
nazionale, le indennità (contingenza e altre indennità a carattere
non occasionale), altri elementi contributivi che derivano dallo specifico contratto
collettivo e altri elementi a carattere continuativo. Non vengono considerati
come parti della retribuzione di fatto: i rimborsi spese, gli straordinari,
le gratifiche una tantum e tutte quelle voci escluse dall’imponibile per
legge.
L’azienda può inoltre concordare con i lavoratori dei premi
di risultato legati ad elementi valutativi come, per esempio, una percentuale
sugli utili extra rispetto al preventivo. (...)