| Avvocato Commercialista Notaio |
Ogni lavoratore
ha diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di 24 ore consecutive.
Abitualmente questo periodo viene fatto coincidere con la domenica ma per particolari
esigenze (turni, lavoro in settori particolari come, per esempio, la vendita
al dettaglio) può essere fissato per un altro giorno della settimana.
Oltre alle domeniche, la legge fissa alcuni giorni come festivi come Natale,
Capodanno, Ferragosto, il lunedì dopo la Pasqua ecc. Tra queste festività
di legge rientra anche la ricorrenza del Santo Patrono del comune in cui si
trova la sede di lavoro del dipendente.
Durante i giorni festivi al lavoratore spetta la paga giornaliera standard se
riposa, mentre se presta la sua attività ha diritto alla maggiorazione
prevista dal suo contratto di categoria. Nel caso in cui una festività
di legge coincida con una domenica, al dipendente è riconosciuta comunque
un’ulteriore quota retributiva.