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Avvocato Commercialista Notaio

GIORNI FESTIVI

Ogni lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di 24 ore consecutive. Abitualmente questo periodo viene fatto coincidere con la domenica ma per particolari esigenze (turni, lavoro in settori particolari come, per esempio, la vendita al dettaglio) può essere fissato per un altro giorno della settimana.
Oltre alle domeniche, la legge fissa alcuni giorni come festivi come Natale, Capodanno, Ferragosto, il lunedì dopo la Pasqua ecc. Tra queste festività di legge rientra anche la ricorrenza del Santo Patrono del comune in cui si trova la sede di lavoro del dipendente.
Durante i giorni festivi al lavoratore spetta la paga giornaliera standard se riposa, mentre se presta la sua attività ha diritto alla maggiorazione prevista dal suo contratto di categoria. Nel caso in cui una festività di legge coincida con una domenica, al dipendente è riconosciuta comunque un’ulteriore quota retributiva.

Gli argomenti trattati in questa pagina possono essere approfonditi consultando direttamente il nostro database dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nella sezione "I contratti collettivi".

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