| Avvocato Commercialista Notaio |
Un rapporto di lavoro può terminare per varie cause:
1) DIMISSIONI DEL LAVORATORE
Il dipendente può presentare per iscritto le dimissioni in qualunque
momento a patto che rispetti il preavviso previsto dal contratto. In caso contrario
deve pagare un’indennità all’azienda pari all’importo
della retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.
2) LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Un’azienda può licenziare un dipendente solo qualora sussistano
dei motivi giustificati (gravi inadempienze del lavoratore, ragioni strettamente
inerenti all’attività produttiva). Il licenziamento deve essere
comunicato in forma scritta al dipendente che, a sua volta, ha 15 giorni di
tempo per chiederne i motivi. Se questi sono ritenuti non giusti si hanno 60
giorni per impugnare il licenziamento. I licenziamenti discriminatori (ad esempio
per via della fede politica o per via dell’appartenenza a un sindacato)
sono considerati nulli. Sono nulli anche i licenziamenti che sono mancanti della
forma scritta (licenziamenti verbali).
3) SCADENZA DEL TERMINE
Questa evenienza è valida per tutte quelle di tipologie di rapporto che
rientrano nella categoria del lavoro a tempo determinato.
4) RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Sia l’azienda che il dipendente possono recedere dal contratto di lavoro
senza preavviso (lavoro a tempo indeterminato) o prima della scadenza del termine
(lavoro a tempo determinato) se viene a determinarsi una causa che impedisca,
anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto.
Nel caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore
ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso.
Una nota
a riguardo del preavviso:
fatta eccezione per il caso in cui si rientra nel licenziamento per giusta causa,
la parte che intende recedere dal contratto di lavoro deve dare all’altra
un periodo di preavviso, previsto contrattualmente. La durata del preavviso
dipende dal livello e dall’anzianità di servizio del dipendente.
Anche se non strettamente obbligatorio, è d’uso che la comunicazione
di recesso sia redatta in forma scritta.
In mancanza del preavviso, la parte che recede deve una indennità
alla controparte pari al compenso spettante al dipendente nel previsto periodo
di preavviso, comprensiva di eventuali trattamenti come 13a e 14a.