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Avvocato Commercialista Notaio

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Un rapporto di lavoro può terminare per varie cause:

1) DIMISSIONI DEL LAVORATORE
Il dipendente può presentare per iscritto le dimissioni in qualunque momento a patto che rispetti il preavviso previsto dal contratto. In caso contrario deve pagare un’indennità all’azienda pari all’importo della retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.

2) LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Un’azienda può licenziare un dipendente solo qualora sussistano dei motivi giustificati (gravi inadempienze del lavoratore, ragioni strettamente inerenti all’attività produttiva). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta al dipendente che, a sua volta, ha 15 giorni di tempo per chiederne i motivi. Se questi sono ritenuti non giusti si hanno 60 giorni per impugnare il licenziamento. I licenziamenti discriminatori (ad esempio per via della fede politica o per via dell’appartenenza a un sindacato) sono considerati nulli. Sono nulli anche i licenziamenti che sono mancanti della forma scritta (licenziamenti verbali).

3) SCADENZA DEL TERMINE
Questa evenienza è valida per tutte quelle di tipologie di rapporto che rientrano nella categoria del lavoro a tempo determinato.

4) RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Sia l’azienda che il dipendente possono recedere dal contratto di lavoro senza preavviso (lavoro a tempo indeterminato) o prima della scadenza del termine (lavoro a tempo determinato) se viene a determinarsi una causa che impedisca, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto.
Nel caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso.

Una nota a riguardo del preavviso:
fatta eccezione per il caso in cui si rientra nel licenziamento per giusta causa, la parte che intende recedere dal contratto di lavoro deve dare all’altra un periodo di preavviso, previsto contrattualmente. La durata del preavviso dipende dal livello e dall’anzianità di servizio del dipendente. Anche se non strettamente obbligatorio, è d’uso che la comunicazione di recesso sia redatta in forma scritta.
In mancanza del preavviso, la parte che recede deve una indennità alla controparte pari al compenso spettante al dipendente nel previsto periodo di preavviso, comprensiva di eventuali trattamenti come 13a e 14a.

Gli argomenti trattati in questa pagina possono essere approfonditi consultando direttamente il nostro database dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nella sezione "I contratti collettivi".

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